Per cercare di regolamentare il fenomeno di ciò che viene comunemente chiamato “inquinamento elettromagnetico”, ossia più correttamente esposizione ai campi elettromagnetici artificiali emessi oggigiorno dalle più svariate tecnologie e dispositivi (soprattutto dispositivi ed impianti ripetitori telefonici e radiotelevisivi e conduttori ed impianti elettrici) e venire incontro ai timori della popolazione, molte Amministrazioni Comunali mettono in campo semplicemente un regolamento con divieti o prescrizioni varie riguardo la collocazione degli impianti, ma la giurisprudenza in materia ha evidenziato la sostanziale inutilità di un regolamento comunale che semplicemente individui aree con divieto di installazione senza valutazioni tecniche, poiché la vigente normativa equipara le infrastrutture di telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria ed in questo caso i gestori/operatori solitamente prevalgono in eventuali contenziosi con le Amministrazioni Comunali. Anche le semplici prescrizioni di aree o distanze di rispetto sono inutili ed inefficaci se non inquadrate in valutazioni tecniche specifiche per il territorio in esame e che non precludano la fattibilità della infrastruttura di telecomunicazione.

In caso di contenzioso, infatti, occorre dimostrare la motivazione tecnica (e quindi una analisi dei livelli di campo elettromagnetico per la loro minimizzazione) dell’adozione di misure di localizzazione o zone di divieto, in mancanza delle quali il relativo Regolamento comunale sarà, in tutto o in parte, invalidato.

 
    Esempio di elaborazione per fasi successive per la definizione di aree di interdizione per nuove Stazioni Radio Base.
 

Il quadro normativo attualmente in vigore relativamente alle procedure per il rilascio del titolo abilitativo alla installazione di impianti di telecomunicazione risulta infatti piuttosto articolato a seguito delle modifiche/integrazioni del “Codice delle comunicazioni elettroniche” (D.L. 1 agosto 2003, n. 259 e successive modifiche) e di parte della legislazione in materia di telecomunicazioni (in ultimo il cosiddetto “Decreto semplificazioni” del 2020)  nel tempo intervenute al fine di introdurre procedure semplificate per alcune tipologie di impianti ed interventi e facilitare lo sviluppo e la diffusione delle telecomunicazioni. E’ perciò fondamentale muoversi nell’ambito delle prescrizioni di legge pena l’annullamento o la non validità di qualsiasi regolamento emesso a livello comunale.

Ogni anno gli operatori di telecomunicazioni mobili comunicano ufficialmente alle Amministrazioni Comunali se e dove in particolare sono state individuate delle “aree di ricerca”, ovvero aree o punti potenziali candidate ad ospitare una stazione radio base, e quindi un impianto che emette radiazioni elettromagnetiche. Anche nel caso che il Comune non abbia ricevuto i cosiddetti piani di sviluppo della rete da parte dei gestori, con eventuali richieste di nuove installazioni, occorre tenere in considerazione le richieste che riguardano installazioni già presenti o già autorizzate, e che comportano nuove implementazioni della rete ma che non sono soggette all’iter procedurale canonico. Circa i pareri tecnici forniti delle ARPA regionali, c’è da tenere presente che tali pareri garantiscono il rispetto dei valori massimi consentiti, ma non costituiscono una programmazione per raggiungere il minimo livello di esposizione possibile; inoltre tali pareri possono essere non richiesti per  procedure semplificate come le autocertificazioni nelle tipologie suddette; in questi casi le ARPA si limitano a recepire tali autorizzazioni, senza emettere alcun parere. Inoltre, le nuove normative sui controlli, che prevedono analisi e misurazioni con medie temporali fino alle 24 ore, di fatto rendono molto più laboriose molte azioni di controllo sul campo da parte delle ARPA stesse.

Un Piano ( o Programma) di localizzazione degli impianti e delle relative antenne, brevemente detto a volte anche “Piano antenne”, rappresenta invece l’unica soluzione prevista dalla legge, che consente ai Comuni di governare le installazioni degli impianti di telecomunicazione e in particolare di telefonia mobile sul proprio territorio, limitando l’impatto elettromagnetico, favorendo – a parità di altre condizioni – le installazioni su siti idonei e prevenendo eventuali contenziosi con gli operatori di telecomunicazioni. Infatti in base all’ Art. 8 Comma 6, Legge Quadro n° 36 del febbraio 2001, “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. E’ da tener presente però anche che la Legge 120/2020, di conversione del cosiddetto “DL Semplificazioni” ha aggiunto la “esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia, e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ”.

Un Piano che consenta ciò deve rispondere ai seguenti requisiti:

  • essere tecnicamente valido, dando risposta alle esigenze di copertura dei gestori e di conseguenza ai bisogni di connettività ma nel contempo che consenta di applicare il criterio di minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici per la popolazione;
  • essere adottato con un Regolamento che ne disciplini l’applicazione senza creare, con questo, un aggravio di procedura o impedimenti che penalizzino la realizzazione delle reti;
  • essere quindi elaborato con metodologie e criteri validi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista legislativo.

A fronte di ciò, il “Piano antenne” comunale, purché abbia i requisiti della validità tecnica e procedurale, fornisce alle Amministrazioni molteplici vantaggi:

  1. Avere cognizione e controllo dello stato di fatto degli impianti e delle relative emissioni elettromagnetiche sulla popolazione;
  2. Incidere in anticipo sulle nuove installazioni, prima che vengano realizzate;
  3. Avere uno strumento in più per la tutela paesaggistica ed ambientale;
  4. Avere uno strumento in più per facilitare la collocazione degli impianti nei siti più idonei ed anche per intercettare i canoni di locazione nel caso di siti comunali: con un piano della telefonia tecnicamente valido è infatti possibile giustificare localizzazioni alternative che garantiscono copertura dei servizi di telefonia, unico requisito tecnico da assicurare ai gestori, nel contempo minimizzando la esposizione alle onde elettromagnetiche.
 

Adottando un Piano Antenne il Comune ha dunque la possibilità di incidere nello sviluppo delle reti e programmarne l’ottimale localizzazione degli impianti. In mancanza di questo strumento tecnico, il Comune non ha alcuna voce in capitolo nel processo di localizzazione. E’ infine facilmente intuibile che tanto più tardi il Comune si dota del Piano Antenne, tanto più difficile risulterà il controllo e l’indirizzo che l’Amministrazione Comunale potrà dare alla gestione, al controllo ed alla proliferazione degli impianti di telecomunicazioni che emettono onde elettromagnetiche.

Il nostro Studio Tecnico fornisce tutti i servizi di consulenza nel campo della valutazione dei campi elettromagnetici artificiali ambientali: pianificazione, progettazione, valutazione e misure strumentali specifiche.

E’ importante sottolineare che, in base alle finalità della legge, un Piano Antenne non è uno strumento puramente urbanistico o un ulteriore piano paesaggistico: ciò che lo contraddistingue da queste classiche pianificazioni territoriali è appunto il particolare contenuto tecnico-scientifico volto, come esplicitamente recita la citata Legge Quadro, a “minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”: pertanto non può prescindere, mediante adeguati calcoli e misure, da una analisi dell’impatto elettromagnetico, che dipende principalmente da parametri tecnologici ed impiantistici e non solo urbanistici, e dunque richiede un approccio e competenze ingegneristiche specifiche, sia per quanto riguarda l’analisi fisico-matematica quantitativa dei valori di campo elettromagnetico prodotti dalle stazioni radio base (analisi regolata dalle apposite norme tecniche del CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano), sia anche la valutazione della conseguente fattibilità tecnica e funzionale delle soluzioni proposte per le localizzazioni e/o delocalizzazioni. In mancanza di una valutazione dei campi elettromagnetici siffatta, il Piano non rientra nella fattispecie prevista dalla Legge Quadro 36/2001.

Si può cioè affermare, in sintesi, che un Piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazione (o di sorgenti elettromagnetiche in generale) non ha alcun senso e validità se non contiene calcoli per una valutazione quantitativa delle possibili configurazioni dei campi elettromagnetici ai fini della loro minimizzazione.

Pertanto, come da DPR 328/2001 (art. 46, comma 1, lett. e) e come esplicitato anche dal CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) con apposita nota (prot. 6351 del 6/10/2020) tali analisi e dunque tale elaborati sono di spettanza professionale dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri.

Forniamo anche una consulenza specialistica per tutto quello che riguarda la divulgazione, la spiegazione e l’assistenza per le problematiche inerenti ai campi elettromagnetici, anche al fine di dare una corretta informazione tecnica di supporto ai decisori amministrativi oltre che alla popolazione.

Per ulteriori informazioni o per richiedere i nostri servizi è possibile contattarci ai nostri recapiti.

 

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