Mentre per le più ampie valutazioni di analisi di impatto elettromagnetico, che ricadono all’interno delle attività della “pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni” ai sensi dell’ art. 46 del d.P.R. n. 328/2001 la competenza è esclusiva della figura professionale dell’Ingegnere, per le sole misurazioni del campo elettromagnetico non esiste la figura legale di “tecnico competente”. Per avere validità, le misure di campo elettromagnetico devono avere però dei precisi requisiti, ossia 1) essere effettuate con modalità conformi alle norme tecniche CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 2) essere effettuate da strumentazione professionale conforme ai requisiti tecnici delle suddette norme CEI; 3) essere effettuate da personale esperto in materia, in base a valutazioni curriculari. In pratica, chi vuole effettuare queste misure ha due scelte: rivolgersi all’ARPA regionale di competenza, che comunque effettua questo servizio a pagamento e non fa analisi simulative, oppure ad un libero professionista del settore.

A questo proposito, è utile  sottolineare che, contrariamente a quanto talvolta viene erroneamente riportato in alcuni siti, non è vero che le misure di campo elettromagnetico hanno validità legale solo se effettuate dall’ARPA: una perizia/misura di un tecnico privato, con la strumentazione certificata e seguendo le norme tecniche CEI, purchè competente in materia e iscritto ad un ordine professionale (come quello degli ingegneri), ha il valore di una asseverazione valida ad ogni uso anche legale.

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